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Convertito in Legge il Decreto Milleproroghe

 

L’iter parlamentare ha apportato alcune modifiche al testo originale, con l’approvazione di nuove disposizioni. Di seguito quelle più rilevanti per la gestione dei rapporti di lavoro.

20 Marzo 2024

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, la legge n. 18/2024, di conversione del Dl n. 215/2023 c.d. Decreto Milleproroghe.

L’iter parlamentare ha apportato alcune modifiche al testo originale, con l’approvazione di nuove disposizioni. Di seguito quelle più rilevanti per la gestione dei rapporti di lavoro.


Contratti a termine nel settore privato (art. 18, comma 4-bis) 

Viene prorogato al 31 dicembre 2024 l’originario termine del 30 aprile 2024 relativo alla possibilità per le parti del contratto individuale di lavoro, di individuare le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che legittimano l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi al contratto di lavoro a tempo determinato.  

Ai sensi dell’art. 19, D.Lgs n. 81/2015 nella versione attualmente vigente, così come modificato dall’art. 24, D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro), “al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.”

Pertanto, il comma 4-bis, art. 18, della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe posticipa al 31.12.2024 il termine di cui alla lettera b) del citato art. 19.

In definitiva, oltre all’ipotesi di sostituzione di altri lavoratori (b-bis), fino al 31 dicembre 2024, in assenza di previsioni dei contratti collettivi (a), il rapporto a termine potrà avere una durata superiore ai 12 mesi “per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti” (b). 

Tale proroga è disposa al fine di consentire alle parti di proseguire nell’applicazione della disciplina transitoria per ulteriori otto mesi al fine di ovviare alla mancanza, in una serie di settori, della definizione delle causali ad opera della contrattazione collettiva.


Assunzione persone con disabilità e Terzo settore (art. 18, c. 4 ter e 4 quater)

La norma modifica la disciplina transitoria introdotta dall’art. 28 del D.L. n. 48/2023 che prevedeva un incentivo all’assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

Nello specifico, viene anticipato dal 01.08.2022 al 01.08.2020 il termine iniziale e differito dal 31.12.2023 al 30.09.2024 il termine finale, del periodo in cui possono essere o essere state effettuate operazioni di assunzione di soggetti disabili under 35 con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte di enti del Terzo settore beneficando, dell’incentivo all’assunzione di persone appartenenti alle categorie protette del c.d. “collocamento obbligatorio” di cui alla L. 68/1999.


Disposizioni relative al lavoro sportivo (art. 14, c. da 2-bis a 2 quater)

La prima novità in tema di lavoro sportivo riguarda  il termine per le comunicazioni dei rapporti lavoro di arbitri e direttori di gara  del periodo luglio-dicembre 2023, che  vieneprorogato dal 31 gennaio al 31 marzo 2024. Fino a tale termine, dunque, possono essere rese senza incorrere in sanzioni, le comunicazioni ai CPI e al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche inerenti agli incarichi e ai compensi dei direttori di gara operanti nell’area dilettantistica, relativamente alle sei mensilità tra luglio-dicembre 2023.


Inoltre, è differito al 30 giugno 2024 il termine entro il quale gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, e gli appartenenti ad altre categorie analoghe, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento. In caso di mancato esercizio dell’opzione i lavoratori passano alla nuova disciplina previdenziale prevista dal DLGS 36 /2021 (iscrizione alla Gestione Separata) con decorrenza dal 1° luglio 2023.


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